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PRO LOCO MOGGESE - STATUTO

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TITOLO I: DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE E FINALITÀ

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ART. 1  -  DENOMINAZIONE - SEDE

  1. E' costituita in forma pubblica, anche con riferimento alle Leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che regolano l’attività delle Pro Loco e alla Legislazione Nazionale in materia di volontariato, di promozione sociale e di Enti “no profit”, l’Associazione denominata "Pro Loco Moggese”.

  2. L'associazione ha sede legale in Moggio Udinese - Piazzetta Pertini n° 5.

  3. L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

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ART. 2 -  COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

  1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Moggio Udinese favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

  2. La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci.

  3. La Pro Loco è indipendente, apartitica ed aconfessionale. La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed in particolare il Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia (Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).

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ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

 1.         Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e

     valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale, con attenzione all’identità culturale ed alle tradizioni

     locali;

b)  promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,

      manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di

      monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e a migliorare la qualità della vita dei residenti anche mediante

      iniziative di educazione ambientale;

c)  promuovere e ricercare il coordinamento, il coinvolgimento e la collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio;

d)  sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza del territorio e della sua comunità;

e)  curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

f)  promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza

     età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie

     componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per

     gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della

     cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);

g)  aprire e gestire circoli per i Soci;

h)  stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

 2.        L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 

TITOLO II: I SOCI

 

ART. 4 -  SOCI

1.          I Soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Onorari.

2.         Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella

            località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

3.         Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.         Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

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ART. 5  - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1.          I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2.          Tutti i Soci hanno diritto:

a)  a ricevere la tessera della Pro Loco;

b)  a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;

c)  a frequentare i locali della Pro Loco;

d)  di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività

se maggiorenni alla data dell’ Assemblea hanno anche diritto:

e)  di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

f)   di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (con esclusione dei Soci Onorari);

g)  di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento della Pro Loco.

3.        I Soci hanno l'obbligo di:

a)  rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b)  versare la quota associativa nei modi e nei termini previsti dal Regolamento;

c)  non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

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ART. 6 - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1.          La qualifica di Socio viene acquisita per effetto del versamento della quota associativa annuale e conseguente iscrizione nel libro dei soci.

2.         La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3.         L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi

             relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

4.         Il mancato pagamento della quota annuale comporta la perdita della qualifica di Socio.

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TITOLO III: ORGANI SOCIALI

 

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

1.          Sono organi della Pro Loco:

a)   'Assemblea dei Soci;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)   il Presidente;

d)   il Segretario e il Tesoriere;

e)   il Collegio dei Revisori dei Conti;

f)    il Collegio dei Probiviri;

g)  il Presidente Onorario.

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ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel LIBRO SOCI entro il termine di 90 giorni antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno.

La convocazione è portata a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.

1.           L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano il Sodalizio al rispetto delle

deliberazioni in virtù della sovranità dell’Assemblea. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2.          L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a)   dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;

b)   eleggere i componenti del consiglio direttivo (art. 9);

c)   eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (art. 12);

d)   eleggere i componenti del collegio dei probiviri (eventuale) (art. 13);

e)   nominare il Presidente onorario ed i Soci onorari (eventuali) (art. 14 e 4);

f)    deliberare sui rendiconti economico-finanziari consuntivo e preventivo (art. 17);

g)   stabilire l’importo della quota sociale (art. 8.5);

h)   approvare e modificare lo Statuto (art. 8.7) ed il Regolamento (art 8.5);

i)    sciogliere l’Associazione “Pro Loco Moggese” (in Assemblea straordinaria) (art. 18).

3.          I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio ed è consentita una sola delega.

4.          L’Assemblea è coordinata da un Presidente nominato a voto palese tra i Soci intervenuti.

Il Presidente dell’assemblea è assistito da un Segretario scelto tra i Presenti.

La funzione di Segretario dell’Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco.

5.          L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 marzo di ogni anno per le decisioni di sua competenza.

Delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sulla quota sociale, sul programma di attività, sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, approva le eventuali modifiche al Regolamento.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione superiore alla metà dei soci e delibera con la maggioranza dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la maggioranza dei voti espressi.

6.          L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

7.          L’approvazione e le modifiche dello Statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria con l’intervento di due terzi dei soci in prima convocazione e

             qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione dei Soci elettori, presenti in proprio o per delega, con il voto favorevole della maggioranza

             assoluta dei votanti.

8.         Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabile

            da tutti i Soci presso la sede sociale.

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ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.         I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con voto segreto ed in numero di 9 (nove).

2.         I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

3.         Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno

            due terzi dei componenti con diritto di voto. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e,  su

             invito del Presidente,  persone che siano interessate a  particolari aspetti dell’attività della Pro Loco.

4.         I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio

            Direttivo il quale provvede alla surroga dei medesimi come previsto nel successivo comma.

5.         In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, sono

            immediatamente successivi ai membri eletti; a parità di voti è nominato il più giovane. Nel caso non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga e qualora il

           Consiglio direttivo ritenesse compromessa la sua funzionalità, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva. Solamente nel caso che la vacanza dei

           membri del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il

           Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6.       Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un

          mese, convocare l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7.       Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei membri (arrotondata all’unità superiore) del Consiglio Direttivo ed il voto

           favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

8.        Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento

           delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo la

          gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario

          consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di norme procedurali interne atte a regolamentare il funzionamento e la gestione             dell’Associazione stessa e delle sue attività.

9.       Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Consiglio stesso nella seduta successiva,

           consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. 

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ART. 10 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

1.       Il Presidente della Pro Loco è eletto con voto palese dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a

          maggioranza dei voti espressi.

2.       Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al comma precedente.

3.       Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4.       Il Presidente in  caso di assenza o di impedimento  temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5.       In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente o del Vice Presidente verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo che provvederà

          all'elezione di un nuovo Presidente o Vice presidente.

6.       Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e

          presiede il Consiglio Direttivo e convoca  l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7.       Il Presidente o Vice Presidente sono assistiti dal Segretario.

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ART. 11 - IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

1.       Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo.

          Il Tesoriere è scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo.

          Il Segretario può essere scelto anche tra i Soci non Consiglieri.

          Il Segretario, se non Consigliere, non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

2.       Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della  documentazione riguardante la vita della Pro Loco,

          assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

           Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco

           nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3.        Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

4.        É possibile affidare le mansioni di Tesoriere e Segretario ad un solo consigliere.

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ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.         Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

2.         Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

3.         I Revisori dei Conti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del

            giorno senza diritto di voto.

4.         Revisori dei conti durano in carica 4 anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

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ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1.         Il Collegio dei Probiviri, qualora eletti, è composto da tre membri eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

2.         I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

3.         Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie sulle quali  non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi

            delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.

4.        I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

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ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1.         Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

2.         Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Consiglio Direttivo, unicamente incarichi di rappresentanza e non può ricoprire nessuna carica sociale.

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TITOLO IV: ECONOMIA E FINANZA

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ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

1.        Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

           a)         quote e contributi dei Soci;

           b)         eredità, donazioni e legati;

           c)         contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;

          d)         contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti  pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati

                      nell'ambito dei fini statutari;

          e)         entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

           f)          proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

                       svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

          g)         altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2.      Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di

         gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

3.      Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

4.      Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili compresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato

         dal Collegio dei Revisori dei Conti.

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ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1.         La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2.         La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

3.         Tutte le cariche sociali della Pro Loco sono prestate a titolo gratuito.

4.         Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai

            Soci o da Persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

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ART. 17 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1.         Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario ed il Bilancio di Previsione che devono

            essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l’approvazione.

2.         ale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

3.         l rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è reso pubblico ai Soci prima della convocazione dell’Assemblea d’approvazione.

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TITOLO V: SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

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1.       L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione

          dovranno essere presenti almeno i due terzi dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta almeno con il voto favorevole di due terzi dei voti dei

          soci presenti.

2.       In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti, con fini di

         utilità sociale,  al Comune competente per territorio o ad altra Associazione.

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ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo  della Pro Loco sono incompatibili con incarichi in partiti politici o in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) dalle quali riceve incarichi e contributi.

ART. 20 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono: il Regolamento adottato dalla “Pro Loco Moggese”, le norme di legge, le norme e regolamenti dell’U.N.P.L.I. e dell’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.  

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